STATUTO
Approvato dall'Assemblea
straordinaria
degli associati del 20 aprile 1985.
Modificato dall'Assemblea
ordinaria del 24 aprile 1999.
Istrom. pari data n. 39841/7741
rep. not. dott.. Lucia Bassani di Milano,
ivi registr. il 6-5-85 n. 09089 Serie H Atti
Pubblici
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE
Art.
1
La Società
Numismatica Italiana, ONLUS con sede in Milano,
associazione ivi costituita nel 1892, ha lo scopo
di promuovere, agevolare e diffondere gli studi
relativi alle monete, alle tessere, ai pesi
monetari, alle medaglie e ai sigilli.
Per il
conseguimento di tale scopo attende, fra l'altro,
alla pubblicazione di una Rivista ufficiale,
denominata: Rivista Italiana di Numismatica
e Scienze Affini e di altre opere inerenti allo
scopo sociale.
PERSONALITÀ GIURIDICA
Art.2
La Società
Numismatica Italiana potrà deliberare di
chiedere alla competente Autorità il proprio
riconoscimento giuridico ai sensi di legge, dando
mandato al suo Presidente, eventualmente in
concorso di altri membri dei Consiglio Direttivo,
di esperire tutti gli atti al riguardo necessari.
CONTRIBUTI SOCIALI - PATRIMONIO
Art.
3
I contributi degli
associati costituiscono il fondo comune con il
quale la Società Numismatica Italiana fa fronte
alle passività ordinarie, compreso il costo di
stampa della Rivista Italiana di Numismatica.
I beni che fanno parte o che verranno a far parte
del patrimonio dell'associazione, escluse
comunque monete e simili ed i libri della
Biblioteca, non potranno essere alienati se non
facendo luogo a reimpiego dei ricavo. È vietata
la distribuzione (anche indiretta) di utili o
avanzi di gestione o fondi, riserve, capitali,
durante la vita dell'Associazione, salvo
imposizioni di legge. Per "entrate
istituzionali" si intendono i contributi, le
convenzioni, le liberalità e le quote
associative.
Il patrimonio dell'associazione
potrà essere costituito:
a) da
immobili destinati alla sede dell'associazione,
alla Biblioteca e al luogo di riunioni, e dei
relativi accessori;
b) dall'arredamento
ed attrezzature relative;
c) da
raccolte numismatiche ed affini;
d) da
libri e pubblicazioni numismatiche ed affini;
e) da
beni e capitali provenienti da donazioni,
obiezioni, successioni e da qualsiasi altro
titolo.
I beni di cui alla
lettera e), esclusi però anche qui le
monete, i libri, le pubblicazioni e quanto cioè
sia atto ad arricchire le raccolte e la
Biblioteca, potranno, ove l'associazione ne
ravvisasse la convenienza, essere alienati, però
reimpiegando il ricavo nell'acquisto di beni per
incrementare il patrimonio dell'associazione.
La Società
Numismatica Italiana potrà quindi in ogni tempo
addivenire ad acquisto o permuta di beni immobili,
ad accettazione di donazioni od eredità, al
conseguimento di legati.
DEGLI ASSOCIATI
Art.
4
Qualsiasi persona,
ente, o sodalizio, esclusi i casi previsti dall'art.
34, può chiedere di diventare associato alla
Società Numismatica Italiana.
La presentazione
della domanda di associazione è condizionata
dalla conoscenza, dall'accettazione del presente
Statuto ed inoltre dall'impegno di astenersi da
ogni atto o comportamento contrario agli
interessi morali e materiali della Società
Numismatica Italiana.
Art.
5
La domanda di
associazione, redatta su apposito modulo, e
compilata in tutte le sue parti, deve essere
controfirmata, oltre che dal richiedente, da due
associati presentatori. Essa deve essere rivolta
al Presidente della associazione, che la
sottoporrà al Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo dovrà, di regola, deliberare sulla
domanda del richiedente entro quattro mesi dalla
sua presentazione.
Si intende
respinta la domanda di quel richiedente cui la
Presidenza, entro quattro mesi dalla
presentazione, non avrà dato comunicazione della
accettazione ad associato.
Art.
6
Gli associati sono
tenuti al versamento della quota annua che l'Assemblea
potrà deliberare, purché di ogni variazione
vengano resi edotti, mediante circolare, almeno
due mesi prima della entrata in vigore della
variazione stessa.
Per gli studenti,
fino al compimento dei ventiseiesimo anno di età,
la quota è ridotta alla metà.
Sono Sostenitori
gli associati che versano annualmente il doppio
della quota sociale stabilita.
Sono Vitalizi gli
associati che hanno già tale qualifica e quelli
che versano una somma pari ad almeno 25 volte la
quota annua in vigore al momento della loro
richiesta di passare a socio Vitalizio.
Malgrado la
diversa entità delle quote versate, gli
associati Ordinari, Studenti, Sostenitori e
Vitalizi hanno uguali diritti e doveri.
L'associato
sostenitore, entro il 31 ottobre di ogni anno può
chiedere di rientrare, dall'anno successivo,
nella categoria degli associati Ordinari.
Le quote versate
dagli associati non sono rimborsabili; l'adesione
é strettamente personale.
Art.
7
Le quote annuali
dovute dall'associato si riferiscono all'anno
solare, anche se la qualità di associato si è
acquisita od è goduta per frazione dell'anno
solare. Il nuovo associato deve provvedere al
versamento della quota annuale entro il termine
di giorni 30 dalla comunicazione della
accettazione della sua domanda, pena la sua
decadenza dalla qualità di associato. L'associato
già iscritto deve parimenti provvedere al
versamento della quota dovuta entro il gennaio di
ogni anno. L'associato moroso sarà sollecitato
per iscritto al pagamento della quota, ed esso
dovrà mettersi in regola nel termine di un mese
dalla data del sollecito, ferma altrimenti l'applicazione
del successivo Art. 11.
Art.
8
Ciascun associato,
purché in regola con i pagamenti, ha diritto ad
un voto nelle votazioni assembleari. Esso ha
inoltre diritto di ricevere gratuitamente la Rivista
Italiana di Numismatica e Scienze Affini
pubblicata nell'anno a cui si riferisce la sua
iscrizione. Ha diritto di frequentare la Sede
dell'associazione nelle ore di apertura e di
valersi della biblioteca secondo le norme
stabilite dal Consiglio Direttivo.
Art.
9
Soltanto chi abbia,
prima del 30 Novembre, presentato per iscritto le
proprie dimissioni da associato, resta dispensato
dal pagamento della quota relativa all'anno
solare successivo.
Art.
10
Il mancato
pagamento della quota annua, pur comportando la
sospensione dell'associato moroso dai diritti di
cui all'Art. 8, non preclude all'associazione il
diritto di recupero di quanto le è dovuto.
Scaduto invano il termine di un mese di cui all'Art.
7, ultimo comma, si applica l'Art. 11.
Art.
11
La cancellazione
degli associati dimissionari o morosi dopo il
sollecito di pagamento di cui all'Art.7, è disposta dal
Consiglio Direttivo, il quale provvede inoltre a radiare gli
associati che si fossero resi indegni di appartenere
all'associazione o che, nonostante il richiamo scritto dello
stesso Consiglio Direttivo, fossero incorsi in atti o
comportamenti contrari agli interessi morali e materiali della
Società; è esclusa
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
DELLE ASSEMBLEE
Art.
12
Le Assemblee degli
associati sono convocate dei Presidente mediante
comunicazione scritta da inviarsi individualmente
almeno quindici giorni prima della riunione a
tutti gli associati.
Rientra nei
compiti dell'assemblea degli associati di
provvedere alla nomina dei membri dei Consiglio
Direttivo e dei Sindaci (da scegliere fra i soci
persone fisiche), di approvare i bilanci (consuntivo
e preventivo), ed in genere di deliberare su
quanto attinente al patrimonio e su ogni
argomento che riguardi l'associazione.
Art.
13
Una sola Assemblea,
quella ordinaria, deve essere convocata ogni anno;
le altre, straordinarie, sono convocate quando ne
appaia la opportunità per delibera del Consiglio
Direttivo, oppure quando la convocazione sia
chiesta per iscritto, motivatamente, da almeno un
quinto degli associati in regola con i pagamenti.
La convocazione dovrà seguire entro due mesi
dalla presentazione di detta richiesta.
Art.
14
Ogni anno, durante
l'Assemblea ordinaria, da convocarsi entro il
mese di aprile, dovranno, dal Consiglio Direttivo,
essere presentati i bilanci, (consuntivo e
preventivo) e dovrà essere fatta relazione sulla
attività associativa svolta nell'anno
antecedente.
Art.
15
L'Assemblea degli
associati, sia ordinaria che straordinaria,
appena riunita, provvede ad eleggere il suo
Presidente, scelto all'infuori del Consiglio
Direttivo in carica, il cui compito è quello di
disciplinare l'ordine delle discussioni. Lo
stesso Presidente nominerà fra i presenti tre
Scrutatori con il compito di fare lo spoglio
delle votazioni. Al segretario dell'associazione,
o in sua assenza, ad un consigliere spetterà
redigere e controfirmare, assieme al Presidente
dell'Assemblea, il verbale della riunione.
Art.
16
Per la validità
delle deliberazioni dell'Assemblea, qualunque ne
sia l'oggetto, è necessaria, in prima
convocazione, la presenza di almeno la metà
degli associati. In seconda convocazione, che
dovrà seguire almeno un giorno e non oltre 10
giorni dalla prima convocazione, l'Assemblea potrà
prendere valide deliberazioni qualunque sia il
numero degli associati intervenuti. Le
deliberazioni dell'Assemblea, anche se relative a
modifiche statutarie, sono approvate con il voto
favorevole della maggioranza dei votanti. A parità
di voti validi prevale il voto dei Presidente
dell'Assemblea.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio
consuntivo i membri del Consiglio Direttivo non
hanno diritto al voto. Le deliberazioni
assembleari, prese a norma dei presente Statuto e
messe a verbale, obbligano tutti gli associati,
ancorché dissenzienti o non intervenuti; esse
sono senz'altro esecutive.
Art.
17
Per poter
esercitare il diritto di voto in Assemblea gli
associati dovranno essere in regola con il
pagamento delle quote annuali.
Le deleghe sono
ammesse nella misura massima di 4 per ciascun
associato presente. Le deleghe potranno essere
rilasciate anche ai membri del Consiglio
Direttivo ed anche ai Sindaci; dette deleghe
potranno essere utilizzate ad ogni effetto tranne
che per le deliberazioni di cui al penultimo
comma del precedente Art. 16 (approvazione
bilancio).
Spetta al
Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dagli
Scrutatori e dal Segretario, di constatare la
regolarità delle deleghe, ed in genere il
diritto di ognuno ad esercitare il voto.
Art.
18
Soltanto l'Assemblea
degli associati ha facoltà di nominare membri
onorari.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.
19
Il Consiglio
Direttivo si compone di un minimo di cinque ad un
massimo di nove Consiglieri, eletti ogni 2 anni
dall'Assemblea ordinaria, convocata ai sensi dell'Art.
14.
Essi debbono
essere scelti liberamente fra gli associati
persone fisiche. Essi entrano in carica dal
momento dell'elezione e restano in carica sino al
momento della elezione del successivo Consiglio.
Essi sono rieleggibili. Rendendosi vacante il
posto di qualche Consigliere, e qualora non si
ravvisi opportuno di convocare una apposita
Assemblea per le necessarie sostituzioni, la
prima Assemblea dei soci provvederà alle
reintegrazioni del caso.
Art.
20
Le nomine dei
membri del Consiglio Direttivo avvengono con il
voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
A parità di voti si proclamerà eletto chi ha
maggior anzianità d'iscrizione ad associato.
Art.
21
Dopo la
proclamazione degli eletti il Consiglio Direttivo,
nella prima riunione, dovrà provvedere a
designare, fra i suoi componenti, il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario ed il
Bibliotecario.
Tali incarichi non
sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo, durante
il biennio, dovrà occorrendo, provvedere alle
opportune sostituzioni nei predetti incarichi,
restando comunque solidalmente responsabile verso
l'Assemblea del buon disimpegno degli incarichi
stessi.
Art.
22
Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente per la
trattazione degli affari ordinari della società
e con preavviso scritto di almeno otto giorni. Le
sue adunanze sono legali quando tutti i membri
siano stati invitati, e si abbia la presenza di
almeno cinque membri.
Nel Consiglio
Direttivo tutti i suoi membri hanno voto
deliberativo. Le deliberazione sono prese con il
voto favorevole della maggioranza dei votanti. A
parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni
del Consiglio Direttivo devono essere messe a
verbale.
Esse sono senz'altro
esecutive.
Art.
23
Il Consiglio
Direttivo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria dell'associazione e del suo
patrimonio, con facoltà di delegare ad uno o più
dei suoi membri parte dei propri poteri.
Art.
24
Il Presidente
rappresenta l'associazione, convoca le Assemblee
degli associati e le adunanze del Consiglio
Direttivo, sorveglia la osservanza dello Statuto,
la conservazione del patrimonio e delle cose dell'associazione,
firma gli atti e la corrispondenza d'ufficio,
rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed
in giudizio con facoltà di nominare avvocati e
procuratori alle liti. Il Vice Presidente lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Art.
25
Il Segretario cura
la riscossione delle quote e dei proventi
associativi, firma le quietanze, paga le spese
stanziate e vistate dalla Presidenza, tiene l'amministrazione
dei fondi e, per le operazioni bancarie ed
assicurative, ha la firma abbinata a quella del
Presidente o del Vice Presidente. Custodisce gli
atti associativi, stende i verbali, i bilanci,
attende con il Comitato di Redazione alla
pubblicazione della Rivista.
Art.
26
Il Bibliotecario,
anche mediante apposita persona scelta dal
Consiglio, custodisce i libri e quant'altro
inerente alla Biblioteca.
Cura di tutto
quanto in sua custodia il diligente ordinamento,
l'inventario, la schedatura, la registrazione e
la buona manutenzione.
Provvede a far
osservare il regolamento della Biblioteca.
PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI
Art.
27
Ogni associato ha
il diritto di poter esaminare il libro dei
verbali assembleari, previa richiesta scritta
indirizzata al Segretario.
DEI SINDACI
Art.
28
L'assemblea
ordinaria nomina pure tre Sindaci effettivi,
scelti fra gli associati, con incarico biennale.
Essi sono rieleggibili.
Art.
29
I Sindaci vigilano
sulla buona amministrazione dell'Associazione e
del suo patrimonio, controllano la contabilità e
i bilanci, i quali dovranno essere da loro
verificati e controfirmati.
Partecipano, senza
diritto di voto, alle adunanze del Consiglio
Direttivo. Esprimono pareri sulla materia
deferita alla loro vigilanza e competenza in base
al precedente comma.
GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI
Art.
30
Tutte le cariche
sociali sono gratuite.
ESERCIZIO SOCIALE
Art.
31
L'esercizio
sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
DEL COMITATO DI REDAZIONE
Art.
32
Il Consiglio
Direttivo, entrando in carica, provvederà alla
nomina del Direttore Responsabile della Rivista
Italiana di Numismatica e Scienze Affini.
Questi proporrà poi al Consiglio Direttivo, per
l'approvazione, i nomi dei componenti di un
Comitato di redazione della Rivista stessa.
Art.
33
Il Direttore
Responsabile provvederà alla pubblicazione della
Rivista in base alle direttive di carattere
economico ed amministrativo, concordate con il
Consiglio Direttivo della Società.
NATURA DELL'ASSOCIAZIONE
Art.
34
L'Associazione è
apolitica e quindi non possono essere associati
partiti politici, organizzazioni sindacali, o
loro emanazioni di qualsiasi natura o specie. L'Associazione
non ha scopo di lucro bensì di utilità sociale.
A tal fine la Biblioteca è aperta anche al
pubblico, con modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo. Potranno inoltre essere svolte attività
minori collaterali, direttamente connesse o
accessorie a quelle istituzionali (quali ad
esempio conferenze, pubblicazione di Collane,
supplementi, atti o attività didattiche,
eccetera), al fine di promuovere la conoscenza e
lo studio della Numismatica e delle Scienze
affini.
DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art.
35
La durata dell'Associazione
è illimitata.
DELLO SCIOGLIMENTO
Art.
36
La Società
Numismatica Italiana non potrà essere sciolta
che su richiesta di tanti associati che
rappresentino più di tre quarti degli iscritti
in regola con i pagamenti.
La delibera di
scioglimento dovrà essere presa in Assemblea
straordinaria, che a tale scopo sia stata
convocata con un preavviso di almeno 30 giorni ma
non superiore ai 60 giorni. La delibera di
scioglimento dovrà riportare il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati presenti in
regola con i pagamenti. Votato lo scioglimento, l'Assemblea
deciderà a
quale di
altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per
lo ONLUS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà devolversi il patrimonio di
proprietà dell'associazione disciolta.
MODIFICHE STATUTARIE
Art.
37
Non potrà essere
presa in considerazione alcuna modifica al
presente Statuto, se non proposta dal Consiglio
Direttivo, oppure proposta per iscritto da almeno
un quinto degli associati in regola con i
pagamenti. Comunque l'Assemblea non potrà
deliberare modifiche statutarie se non quando gli
associati siano stati specificatamente avvertiti
negli avvisi di convocazione delle modifiche
statutarie da apportarsi.
NORME REGOLATRICI
Art.
38
Per tutto quanto
non contemplato nel presente Statuto, valgono le
vigenti disposizioni di legge in materia.
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